Trasferte all’estero nel 2026: rimborsi, valute e adempimenti senza errori

Soglie di esenzione, cambio valuta e IVA estera: cosa cambia davvero fuori dai confini.
a cura di:
Dariush Haghighi Tajvar
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
16.07.2026
In poche parole...

Per le trasferte all’estero valgono soglie di esenzione più alte (77,47 € al giorno in regime forfettario) e un tetto di deducibilità di 258,23 € al giorno per vitto e alloggio.

La grande novità del 2026: l’obbligo di pagamento tracciabile riguarda solo le spese sostenute in Italia. All’estero il contante resta ammesso, purché la nota spese sia documentata bene. L’IVA pagata fuori dai confini non si detrae mai in liquidazione, ma può essere recuperata con procedure dedicate.

Gestire una trasferta all’estero è più complesso di una in Italia. Cambiano le soglie di esenzione, entra in gioco la conversione valutaria, e l’IVA estera segue regole tutte sue. A questo si aggiunge la riforma sulla tracciabilità dei pagamenti, che dal 2026 va a pieno regime ma che, fuori dai confini, funziona in modo diverso da quanto molti si aspettano.

In questo articolo mettiamo in fila le tre cose che contano davvero per chi gestisce trasferte internazionali: quanto si può rimborsare senza tassare, come trattare le spese in valuta estera, e quali adempimenti scattano quando arriva una fattura da un fornitore straniero.

I tre metodi di rimborso e le soglie estero

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, art. 51 comma 5) prevede tre sistemi per rimborsare le spese di trasferta. Per l’estero le soglie di non imponibilità sono più alte rispetto all’Italia, per compensare il maggior costo della vita e degli spostamenti.

Metodo di rimborsoCosa prevedeSoglia esente estero (al giorno)
ForfettarioIndennità fissa, al netto di viaggio e trasporto77,47 €
Misto (indennità più vitto o alloggio)Il forfait si riduce di un terzo51,65 €
Misto (indennità più vitto e alloggio)Il forfait si riduce di due terzi25,82 €
Analitico (a piè di lista)Rimborso delle spese documentateNessun limite sul documentato

Nel rimborso analitico, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto regolarmente documentate non concorrono a formare il reddito del lavoratore, a prescindere dall’importo. Le piccole spese non documentate (lavanderia, telefono, mance) restano esenti fino a 25,82 € al giorno per l’estero. La parte eccedente diventa imponibile in busta paga.

Tracciabilità: la vera differenza tra Italia ed estero

È il punto che genera più confusione. La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e potenziata nel 2026 subordina l’esenzione fiscale del rimborso, e la deducibilità per l’azienda, al pagamento con strumenti tracciabili (carte, bonifici, app riconosciute, PagoPA).

Ma attenzione: questo obbligo vale solo per le spese sostenute nel territorio dello Stato. Lo hanno chiarito la Risposta AdE 188/2025 e la Circolare 15/E del 22 dicembre 2025. Per le trasferte all’estero il rimborso resta esente anche se la spesa è stata pagata in contanti, a condizione che sia correttamente documentata secondo il regime adottato.

Dove è sostenuta la spesaPagamento in contantiEffetto sul rimborso
Italia (vitto, alloggio, taxi, NCC)Non ammessoRimborso tassato, costo indeducibile
Estero (qualsiasi voce)AmmessoRimborso esente se documentato
Biglietti di linea (treno, aereo, nave, bus)Sempre ammessoSempre esente

Il consiglio pratico resta lo stesso: anche all’estero, quando puoi, paga con carta. Un estratto conto o una ricevuta di pagamento rendono la nota spese a prova di verifica.

Deducibilità per l’azienda: il tetto dei 258,23 €

Un conto è l’esenzione per il dipendente, un altro è quanto l’azienda può dedurre. Qui entra in gioco l’art. 95 comma 3 del TUIR.

Nel rimborso analitico, le spese di vitto e alloggio sono deducibili fino a un massimo giornaliero di 180,76 € in Italia e 258,23 € all’estero. La quota che eccede questi limiti è indeducibile per l’azienda, anche se per il dipendente resta comunque non imponibile.

Le spese di viaggio e trasporto, invece, sono interamente deducibili senza tetto. Lo stesso trattamento si applica agli amministratori e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assimilati ai dipendenti. Per gli amministratori, però, va prima individuata con attenzione la sede di lavoro abituale, per distinguere una vera trasferta da un normale spostamento.

Un caso particolare riguarda i liberi professionisti: il tetto dei 258,23 € non si applica a loro. Dal 2025, se le spese di trasferta sostenute per un incarico sono riaddebitate analiticamente al committente in fattura, non concorrono al reddito del professionista e diventano specularmente indeducibili.

Valute: quale cambio usare

Quando la spesa è in una valuta diversa dall’euro, serve convertirla. E qui vanno tenute distinte due esigenze.

Ai fini reddituali e della nota spese, si usa il cambio del giorno in cui la spesa è stata sostenuta, oppure quello del giorno antecedente più prossimo. In mancanza di questi riferimenti, si può usare il cambio medio del mese.

Ai fini IVA (art. 13 comma 4 del DPR 633/1972), il riferimento è il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, o in mancanza quello del giorno di emissione della fattura, sulla base delle quotazioni della Banca Centrale Europea. Se per una valuta non esiste un tasso BCE, si fa riferimento alla Banca d’Italia.

La fonte ufficiale per i tassi è il portale della Banca d’Italia (tassidicambio.bancaditalia.it). Un accorgimento utile: annotare sempre il tasso applicato accanto a ogni spesa in valuta, così la conversione resta verificabile in caso di controllo.

IVA estera: perché non si detrae (e come recuperarla)

Ecco l’errore più costoso. L’IVA pagata su hotel, ristoranti o servizi all’estero non si detrae mai nella liquidazione IVA italiana. Va registrata come costo.

Questo non significa che sia sempre persa. Per l’IVA assolta in un altro Paese UE esiste una procedura di rimborso dedicata, prevista dalla direttiva 2008/9/CE e recepita dall’art. 38-bis1 del DPR 633/1972. L’istanza si presenta in via telematica all’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara), che la inoltra allo Stato estero, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui l’IVA è stata pagata.

Due avvertenze pratiche. Primo: diversi Paesi UE escludono dal rimborso alcune categorie, tipicamente ristoranti, spettacoli, auto e carburante. Secondo: per i Paesi extra-UE il rimborso segue la Tredicesima direttiva e opera solo in condizione di reciprocità, oggi limitata a pochi Stati come Norvegia, Svizzera e Israele.

Adempimenti SdI: quando scatta l’autofattura

Se un fornitore estero emette una fattura senza IVA italiana (il classico software in abbonamento, la consulenza, l’advertising), scatta un adempimento che molti dimenticano. Il vecchio esterometro come comunicazione autonoma è stato abolito: oggi tutto passa dal Sistema di Interscambio (SdI).

Per i servizi acquistati da un fornitore estero, UE o extra-UE, si emette un’autofattura o integrazione con codice TD17, applicando l’IVA italiana (di norma il 22%) e trasmettendola allo SdI entro il 15 del mese successivo alla ricezione della fattura. Per i beni intracomunitari si usa il TD18, per i beni già presenti in Italia da fornitore estero il TD19.

Un’eccezione utile: i biglietti di trasporto internazionale (voli, treni) sono esonerati dall’obbligo di integrazione elettronica. L’omissione dell’autofattura, invece, costa cara: la sanzione è pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 €.

La parte italiana della tua trasferta

C’è un dettaglio che spesso sfugge quando si ragiona di trasferte all’estero. Il parcheggio in aeroporto, il taxi verso lo scalo, il pranzo prima dell’imbarco, il carburante fino alla frontiera: tutte queste spese sono sostenute in Italia. E per l’IVA italiana vale una regola precisa. Se il dipendente riceve un semplice documento commerciale (il vecchio scontrino), l’azienda quell’IVA non la recupera.

Per recuperarla serve una fattura. È esattamente il punto in cui Recivu lavora: trasforma automaticamente in fattura ogni acquisto fatto dai tuoi dipendenti presso gli esercenti convenzionati, senza che nessuno debba chiederla in cassa. La nota spese si semplifica, l’IVA sulla parte italiana della trasferta torna recuperabile, e l’amministrazione smette di rincorrere documenti incompleti.

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